Influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia : decisione della Commissione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 337/60 del 22-12-2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE.

La Decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 prende atto che i risultati del programma di vaccinazione , di cui alla Decisione 2004/666/CE e resi noti in diverse riunioni del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali, sono stati in generali favorevoli. Pertanto, alla luce dell’esperienza acquisita nella somministrazione della vaccinazione, è consentito che i volatili da cortile destinati alla macinazione , le uova da cova e i pulcini di un giorno lascino il territorio italiano , purchè siano soddisfatte determinate condizioni.
Quindi, sulla base di tali risultati, la Commissione europea ha approvato il nuovo piano nazionale di vaccinazione del pollame di allevamento per evitare la diffusione dell’influenza aviaria. E’previsto l’uspo del vaccino bivalente che contiene i sottotipi H5 e H7 dell’influenza aviaria a bassa patogenicità. Viene, comunque, sottolineato che i positivi risultati ottenuti nella fase precedente non devono far abbassare la guardia nei confronti delle aree adiacenti alle province di Verona, Brescia, Mantova, Bergamo, Cremona, Padova e Vicenza dove devono continuare le attività di monitoraggio e di sorveglianza intensiva. La decisione consente tuttavia alcune deroghe ai divieti applicati all’esportazione e al trasporto locale dei prodotti avicoli provenienti dalle zone sottoposte a vaccinazione. Le deroghe si applicano al pollame vivo, alle uova da cova e alle carni fresche delle aziende non sottoposte a restrizioni:Occorrono,però,articolate procedure di prevenzione, tra cui le ispezioni cliniche di veterinari ufficiali nelle 48 ore precedenti il carico, l’esito negativo dei test clinici per l’individuazione dell’influenza aviaria, l’uso di imballaggi a perdere o facilmente disinfettabili, la pulizia e la disinfezione dei mezzo di trasporto prima e dopo il carico. Il trasporto delle uova da cova e dei pulcini di un giorno deve consentire l’individuazione delle aziende di provenienza. Le spedizioni di carni fresche di pollo e di tacchino, i cui animali sono stati sottoposti a vaccino eterologo dei sottotipi H7N1 e H5N9 dell’influenza aviaria, devono essere accompagnate da uno speciale certificato sanitario a cura del veterinario ufficiale.

Fonte: Eur-Lex

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