Regolamento per l’esercizio della professione di biologo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005 è pubblicato ilo Decreto 3 novembre 20p05,n. 250 del Ministero della Giustizia recante il Regolamento di cui all’art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n.115 in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di biologo.

Il Decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 115 , così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE che reca “Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, all’articolo 9 stabilisce le disposizioni applicative delle misure compensative mediante decreto del Ministro competente che all’art. 11 definisce le eventuali ulteriori procedure necessarie per il riconoscimento professionale.
L’articolo 2, del Capo II del decreto ministeriale riguarda la prova attitudinale prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo che deve avere luogo, almeno due volte l’anno, presso il Consiglio dell’Ordine. L’esame, da svolgersi in lingue italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale , come stabilito dal decreto dirigenziale di riconoscimento nel rispetto delle materie elencate nell’allegato sub A) al regolamento citato.

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