Liquami agricoli: nuove norme per la progettazione e la costruzione dei serbatoi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2005 è pubblicato il Decreto 19 settembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle Norme per la progettazione, la costruzione e l’approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto e allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

Poiché questi serbatoi contengono sostanze “particolari”, i percolati, le acque di lavaggio e gli effluenti del macero di prodotti agricoli, devono avere dei precisi requisiti di sicurezza. I veicoli spandiliquame che li montano e che sono usati per il trasporto su strada devono rispondere alle norme UNI EN in vigore; Inoltre, come precisato nell’allegato al decreto ministeriale stesso, in via generale gli spandiliquame possono circolare su strada solo se progettati in modo tale che il loro carico sia mantenuto in diretta comunicazione con l’ambiente esterno o, comunque, permanentemente a pressione atmosferica . Per quanto poi concerne la portata il riconoscimento della portata utile del veicolo, l’Allegato precisa che si può non tener conto della capacità del serbatoi installato a due condizioni. La prima è che esso sia dotato di appositi tramezzi o frangiflutti trasversali e longitudinali per evitare fuoruscite del carico, come previsto dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada. La seconda è che abbia un dispositivo per impedire di superare il livello massimo di liquame trasportato , ovviamente adeguato alla portata utile del veicolo. In alternativa, il serbatoio potrà avere all’esterno un indicatore di livello non manomettibile che svolge le medesime funzioni di indicare il livello massimo di carico trasportabile. Queste nuove regole saranno obbligatorie a partire dal 9 dicembre 2006.

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