Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 294/3 del 13 novembre 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 1321/2007 della Commissione del 12 novembre 2007 che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dellaviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dellaviazione civile, prescrive, in particolare, di istituire sistemi nazionali di segnalazione degli eventi per garantire che le pertinenti informazioni sulla sicurezza aerea siano segnalate, raccolte, valutate e registrate in basi di dati nazionali.
Gli Stati membri sono tenuti a prendere parte allo scambio di informazioni sulla sicurezza, mentre la Commissione deve favorire tale scambio con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti nel campo dellaviazione, senza pertanto determinare colpe e responsabilità, né effettuare analisi comparative delle prestazioni in termini di sicurezza.
Il modo più efficace per scambiare una grande quantità di informazioni tra tutti gli Stati membri è creare un repertorio centrale alimentato dalle basi di dati nazionali e accessibili a tutti gli Stati membri.
Pertanto, il Regolamento (CE) n. 1321/2007 del 12 novembre 2007 ha per oggetto quello di stabilire misure relative allintegrazione in un repertorio centrale delle pertinenti informazioni sulla sicurezza scambiate dagli Stati membri, in conformità dellarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE che attribuisce alla Commissione listituzione e la gestione di un repertorio centrale per registrare tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri.
Nel corso dello svolgimento di unindagine su incidenti e inconvenienti gravi sono trasferiti nel repertorio centrale i principali dati concreti a essi relativi. A indagine concluso, si aggiungono tutte le informazioni, tra cui figura, se disponibili, la sintesi in inglese della relazione finale dellindagine.
(LG-FF)
Gli Stati membri sono tenuti a prendere parte allo scambio di informazioni sulla sicurezza, mentre la Commissione deve favorire tale scambio con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti nel campo dellaviazione, senza pertanto determinare colpe e responsabilità, né effettuare analisi comparative delle prestazioni in termini di sicurezza.
Il modo più efficace per scambiare una grande quantità di informazioni tra tutti gli Stati membri è creare un repertorio centrale alimentato dalle basi di dati nazionali e accessibili a tutti gli Stati membri.
Pertanto, il Regolamento (CE) n. 1321/2007 del 12 novembre 2007 ha per oggetto quello di stabilire misure relative allintegrazione in un repertorio centrale delle pertinenti informazioni sulla sicurezza scambiate dagli Stati membri, in conformità dellarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE che attribuisce alla Commissione listituzione e la gestione di un repertorio centrale per registrare tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri.
Nel corso dello svolgimento di unindagine su incidenti e inconvenienti gravi sono trasferiti nel repertorio centrale i principali dati concreti a essi relativi. A indagine concluso, si aggiungono tutte le informazioni, tra cui figura, se disponibili, la sintesi in inglese della relazione finale dellindagine.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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