Informazioni sui valori limite per taluni inquinanti dell’ aria ambiente

La Decisione della Commissione del 20 febbraio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 68/27 del 6.3.2004, sulle informazioni previste dalla dir.96/62/CE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 68/27 del 6 marzo 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 20 febbraio 2004 che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’ aria ambiente. Infatti, l’ art.8 , paragrafo 3, della citata direttiva del 27 settembre 1996, adottata dal Consiglio UE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’ aria ambiente, stabilisce l’ obbligatorietà per gli Stati membri dell’ elaborazione di piani o programmi che consentano di raggiungere i valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’ aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e dalla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’ aria ambiente, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino tali valori oltre il margine di tolleranza. In base all’ art. 1 della presente Decisione, gli Stati membri dovranno trasmettere annualmente alla Commissione le informazioni conformemente allo schema riportato nell’ allegato alla Decisione stessa, utilizzando i sette moduli riportati. Il modulo 1 fornisce in formazioni generali sul piano o sul programma in questione. Nei moduli da 2 a 6 ogni colonna descrive una situazione di superamento presa in considerazione dal piano o dal programma. La situazione di superamento è definita da un’area di superamento e dal valore limite (VL) più il margine di tolleranza (VL+MDT) superato in tale area. Un’ area di superamento è un sito o un insieme di siti in cui i livelli hanno superato il VL+MDT nell’ anno di riferimento. L’ anno di riferimento è l’ anno in cui si è verificato il superamento che, a norma dell’ art. 8 della direttiva 96/62/CE, ha fatto sorgere l’ obbligo di elaborare o attuare il piano o il programma. Il modulo 7 descrive sinteticamente le singole misure.

Fonte: Eur-Lex

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