Infortunio in itinere: precisazioni in merito al percorso tutelato

Una Comunicazione del 12 gennaio 2004 della Direzione Centrali Prestazioni dell’ INAIL sui limiti spaziali del percorso tutelato.

In una Comunicazione del 12 gennaio 2004 della Direzione centrale Prestazioni dell’ Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( INAIL), inviata a tutte le Unità centrali territoriali, vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’ ambito di applicazione della disciplina in materia di infortunio in itinere di cui all’ art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Sui limiti spaziali del percorso tutelato, l’ INAIL fornisce ulteriori precisazioni, in quanto nel codificare la disciplina pretoria in materia di infortunio in itinere, che ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori ” durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro…”, dalla disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni ( pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell’ abitazione e del luogo di lavoro. Per quanto attiene agli infortuni occorsi – precisa l’ INAIL – nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrono tutti i presupposti – l’ evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell’ ambito aziendale, nella casa accezione di cui all’ art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ” segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all’ interno dell’ azienda”( Cassazione, n. 5937/01). Secondo l’ INAIL, la questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’ abitazione del lavoratore,trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune ” godimento”, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio di itinere protetto. Riferendosi ai criteri enunciati in una recente sentenza della Corte di Cassazione ( n. 9211/03), l’ Istituto assicuratore ritiene che l’ infortunio in itinere sia indennizzabile anche nei seguenti casi: – ove ne ricorrano tue le condizioni, può rientrare nella tutela dell’ infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli; – rispetto al luogo di lavoro, l’ infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come ” infortunio in itinere”, mentre quello occorso all’ interno delle pertinenze va inquadrato come ” infortunio in attualità di lavoro”.

Fonte: INAIL

Approfondimenti

Precedente

Prossimo