A decorrere dal 29/4/2012, per effetto dellart. 2 comma 5 bis legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012:
“in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dellappalto, al versamento allerario:
– delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
– dellIVA scaturente dalle fatture
inerenti le prestazioni effettuate nellambito dellappalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare linadempimento“.
Dallanalisi complessiva delle menzionate norme si evince quanto segue:
Il committente è chiamato a rispondere in solido con lappaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per lintero importo della contribuzione previdenziale (nonché della retribuzione) dovuta, con esclusione, dalla data di entrata in vigore del D.L. 5/2012 (10-2-2012), delle sanzioni civili, ai sensi dellart. 21 del medesimo decreto. Si richiama, in merito, la circolare n. 2/2012 (allegato 2) con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito primi chiarimenti.
Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dellappalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). Atteso il tenore della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nellappalto con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nellopera o nel servizio oggetto dellappalto.
Lappaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore:
ex art. 35 comma 28 (fino al 28/4/2012).
Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato lappaltatore fino a tale data, oltre ad essere senza limiti economici, non è soggetto a termini di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Atteso il tenore della norma da ultimo citata, sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al LUL o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav);
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Pertanto, a partire dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, come sopra descritto, va esteso anche allappaltatore chiamato in solidarietà.
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