Installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a RM

Il documento è stato realizzato dal Dipartimento Igiene del Lavoro ( Laboratorio Radiazioni Ionizzanti e non ionizzanti e Laboratori Agenti Fisici) dell’ ISPESL.

Il documento che riportiamo nel link è stato realizzato e reso disponibile on-line sul sito Internet www.ispesl.it dall’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ( ISPESL). Alla realizzazione di tale documento, riguardante le Indicazioni operative per le Procedure autorizzative e gestionali relative all’ installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica, hanno collaborato, oltre al Direttore del Dipartimento Igiene del Lavoro, Giuseppe Spagnoli, Francesco Campanella, Massimo Mattozzi, Antonio Sabatino Panebianco e Caterina Petrucci del Laboratorio Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti e Enrico Marchetti del Laboratorio Agenti Fisici dello stesso Dipartimento Igiene del Lavoro. Come precisato nell’ Introduzione a questo importante lavoro, ” l’ applicazione della normativa attualmente vigente in materia comporta, a tutt’ oggi, una serie di incertezze nell’ interpretazione dei disposti contenuti nelle norme medesime, poiché la tecnica legislativa adottata per la regolamentazione della protezione del paziente e degli operatori in RM risente della distribuzione, ed in pare della sovrapposizione, delle varie disposizioni che sono state oggetto di provvedimenti fra loro distanziati nel tempo. Ne consegue che l’ osservanza degli obblighi sanciti dalla legge risulta a volte di non facile attuazione, e che, conseguentemente, le condizioni di sicurezza che connotano la gestione del presidio RMN non risultano sempre conformi al livello qualitativo più adeguato. Peraltro, l’ emanazione del D.Lgs. 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, comporta necessariamente, anche per le strutture sanitarie utilizzanti apparecchiature RM, il rispetto di disposizioni atte a tutelare i lavoratori durante lo svolgimento di attività professionali con le succitate apparecchiature, come sancito dall’ art. 1 del decreto legislativo medesimo. A compendio di quanto sopra, nelle Tabelle 1 e 2 allegate al documento vengono evidenziati tutti i riferimenti normativi – specifici per la RM e generali per quanto attiene all’ igiene del lavoro – a cui bisogna ottemperare al fine di assicurare l’ esistenza di un presidio RM effettivamente in linea con opportuni standard di sicurezza e qualità. Come precisato dagli autori, il documento sarà oggetto di successive integrazioni ed aggiornamenti aventi lo scopo di completare il lavoro arricchendolo di ulteriori informazioni ed indicazioni operative dedicate agli operatori di settore: tali aggiornamenti verranno opportunamente e prontamente resi disponibili on-line. Con il medesimo documento, si intende altresì sollecitare gli utilizzatori di apparecchiature RM a rispettare le disposizioni di cui all’ attuale normativa specifica del settore, al fine di adottare le opportune misure di tutela, intese ad eliminare o comunque ridurre i rischi connessi a tale uso, come esplicitamente riportato nell’ art. 98 – punto 1 – del D.Lgs. 626/94.

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