Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006 è pubblicata la Legge 20 novembre 2006,n. 281 sulla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006,n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
La nuova normativa sulle intercettazioni telefoniche prevede che il Giudice per le indagini preliminari (Gip) disponga in tempi rapidi e certi la distruzione delle intercettazioni illegalmente raccolte, mentre il Pubblico Ministero (Pm) dovrà chiedere la decretazione e l custodia degli atti.
Le nuove misure mirano a contrastare dellindebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte.
Ai fini di conservazione della prova dei relativi dati, inoltre, dovrà essere redatto un verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi e il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. Il codice di procedura penale viene modificato nel senso di consentire nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione di cui sopra.
Ia Legge prevede una nuova fattispecie di reato in relazione allillecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti; per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Le nuove misure mirano a contrastare dellindebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte.
Ai fini di conservazione della prova dei relativi dati, inoltre, dovrà essere redatto un verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi e il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. Il codice di procedura penale viene modificato nel senso di consentire nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione di cui sopra.
Ia Legge prevede una nuova fattispecie di reato in relazione allillecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti; per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
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