Invalidità: come richiedere l’assegno sostitutivo dell’accompagnamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009 è pubblicato il Decreto 17 luglio 2009 del Ministero della Difesa concernente le “Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2009”.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2009 per richiedere l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore per invalidità. La data riguarda i grandi invalidi già riconosciuti tali e già aventi diritto all’assegno. Prima di tutto i fondi disponibili (importo annuo complessivo di 5 milioni e 25.672 euro) saranno destinati agli assegni di superinvalidità, dell’importo mensile di 878 euro, spettanti in totale a 477 mutilati ed invalidi di guerra, cioè a quelle persone che sono affette dalle seguenti infermità:
1) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
2) perdita anatomica o funzionale di quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
3) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (parablecici rettovescicali);
4) alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate;
5) perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita delle due mani;
6) disarticolazione di ambo le cosce od amputazione di esse, con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.

In seconda battuta, con ciò che resta dei fondi, verranno erogati gli assegni a quegli invalidi che presentano le seguenti infermità:
1) lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti tale apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale;
2) perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi;
3) amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza;
4) alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 e meno di 1/50 della normale.
Per avere diritto all’assegno, oltre alla necessaria invalidità accertata, bisognerà avere fatto richiesto del servizio di accompagnamento almeno un volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003, senza averlo ricevuto perché gli enti preposti non sono in grado di assicurarlo, oppure
Occorrerà avere effettuato richiesta del servizio di accompagnamento, senza poi averlo ottenuto, od infine sarà necessario avere presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente ufficio dell’economia e delle finanze.

(LG-FF)

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