di Maria Angelica Saponara – ispettore del lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.43/13, ha fornito istruzioni operative alle proprie Direzioni Territoriali sul diritto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori.
Quando è possibile accedere o meno alle dichiarazioni dei lavoratori, leggi al link (Fonte DPL Modena):
MAI:
1. Dichiarazioni trppo generiche
2. Segreto istruttorio penale
3. Accertamento in corso e nemmeno iniziato
SEMPRE
1. Lavoratori non più in forza
2. Ditta cancellata dal Registro delle Imprese
In particolare il Dicastero, traendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n.4035 del 31 luglio 2013), afferma la legittimità di sottrarre all’accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori durante le veriJche ispettive.
La centralità della questione acquista fondamentale importanza se si considera che le dichiarazioni spontanee dei lavoratori rappresentano una fonte privilegiata di prova degli illeciti amministrativi rilevati e accertati dagli ispettori, ma le stesse contengono altresì elementi sostanziali per l’impostazione della linea difensiva dei datori di lavoro, in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario, rispetto alle conclusioni dell’accertamento.