LAgenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
LAgenzia è composta da:
a) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui allart. 13;
b) un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui allarticolo 15;
c) un direttore, che svolge i compiti di cui allarticolo 17;
d) una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui allarticolo 19.
Come previsto dallarticolo 4, gli Atti dellAgenzia sono i seguenti:
a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;
b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;
c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;
d) adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7,8 e 9;
e) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro), a norma dellarticolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, e dellarticolo 6 del regolamento(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
LAgenzia, sui richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.
(LG-FF)