Scontrini fiscali senza più il nome del farmaco.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con circolare 40/E del 30 luglio 2009 avente per oggetto “Documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali-specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta di cui agli articoli 10,comma 1, lett.b) e 15, comma 1, lett.c) del Tuir- Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009.

Scontrini fiscali senza più il nome del farmaco ma solo il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. Lo prevede la citata circolare n. 40/E dell’Agenzia delle entrate con la quale vengono date le nuove indicazioni alla luce delle richieste del Garante per la protezione dei dati personali di assicurare la tutela della riservatezza dei cittadini in merito alle patologie dalle quali risultano affetti.

A partire dall’anno prossimo, dunque, saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale dei medicinali e per questo le farmacie dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2010.

Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno comunque essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario.

(LG-FF)

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