Istituita l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 211/1 del 14 agosto 2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Lo scopo dell’Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica, e all’articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale, nell’esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario coordina l’azione.

L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
L’Agenzia è composta da:
a) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’art. 13;
b) un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all’articolo 15;
c) un direttore, che svolge i compiti di cui all’articolo 17;
d) una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all’articolo 19.
Come previsto dall’articolo 4, gli Atti dell’Agenzia sono i seguenti:
a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;
b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;
c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;
d) adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7,8 e 9;
e) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro), a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, e dell’articolo 6 del regolamento(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

L’Agenzia, sui richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo