Istituzione dell’ Agenzia ferroviaria europea

La Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

Sulla G.U.C.E. C 126 E/323 del 28 maggio 2002 è pubblicata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ Agenzia ferroviaria europea. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, vista la Proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, ritiene che la progressiva creazione di uno spazio ferroviario senza frontiere necessita di un’ azione comunitaria in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili. Le differenze in materia tecnica e operativa fra i sistemi ferroviari degli Stati membri – si legge nella Proposta del Parlamento e del Consiglio europei – hanno causato una compartimentazione dei mercati ferroviari nazionali e hanno impedito uno sviluppo dinamico del settore su scala europea. La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all ‘interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE relativa all’ interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale hanno definito taluni requisiti essenziali e posto in essere un dispositivo finalizzato alla definizione di specifiche tecniche di interoperabilità obbligatorie. Per conseguire tali obiettivi è necessario un impegno tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato, come un’ Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l’ interoperabilità. L’ istituzione di un’ Agenzia di questo tipo consente di considerare in modo congiunto e ad un livello di competenza elevato gli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità della rete ferroviaria europea e contribuisce in tal modo al rilancio del settore ferroviario e agli obiettivi generali della politica comune dei trasporti. Il Regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio precisa quali dovranno essere le finalità dell’ Agenzia sia dal punto di vista della sicurezza, sia in relazione alla valutazione delle norme nazionali sia per quanto riguarda la sorveglianza delle prestazioni in materia di sicurezza e, inoltre, per quanto attiene all’ interoperabilità. Nel regolamento vengono sottolineati i livelli dio supporto tecnico che l’Agenzia dovrà fornire.Se necessario ai fini della realizzazione dei compiti previsti dal regolamento, l’ Agenzia può far svolgere studi tendenti a promuovere l’ innovazione finalizzata a migliorare l’ interoperabilità e la sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto concerne l’utilizzazione delle nuove tecnologie dell’ informazione e i sistemi di posizionamento e di monitoraggio.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo