Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 159/6 del 20.6.2009 è pubblicato il Regolamento (CE) N.537/2009 della Commissione del 19 giugno 2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1235/2008, con riguardo allelenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati allinterno della Comunità.
In conformità del regolamento(CE) n. 834/2007, lallegato III del regolamento(CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ha stabilito un elenco di paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo dei prodotti biologici sono riconosciuti equivalenti.
In considerazione delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dallultima pubblicazione dellelenco, la Commissione ha ritenuto necessario adottare il presente regolamento(CE) per valutare lopportunità di aggiungere o inserire nellelenco alcune modifiche.
Lallegato III del Regolamento(CE) n. 1235/2008 è,infatti, modificato relativamente a Paesi terzi quali lAustralia, Il Costa Rica, lIndia, Svizzera, Tunisia e Israele.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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