La Commissione europea contesta le norme italiane sulla rottamazione delle navi

La Decisione della Commissione del 17 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 307/49 dell’8 novembre 2002.

Con la pubblicazione sulla G.U.C.E. L 307/49 dell’ 8 novembre 2002 della Decisione 2002/868/CE della Commissione del 17 luglio 2002, relativa al regime di aiuti attuato dall’ Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana, l’ Esecutivo europeo ha messo sotto accusa le disposizioni della legge 51/2001 sugli aiuti di Stato per la rottamazione o dismissione delle petroliere a singolo scafo, responsabili di gravi inquinamenti marini in caso di incidente. Infatti, alcune norme italiane in materia sono ritenute in contrasto con l’ art. 87 del Trattato UE sulla tutela della libera concorrenza del mercato.Come descritto al punto 2 della Decisione della Commissione, il regime di aiuto di cui trattasi è finalizzato a favorire e ad accelerare l’ eliminazione delle unità a scafo singolo in Italia ed è destinato alle imprese armatoriali proprietarie di navi cisterna abilitate al trasporto di prodotti petroliferi e chimici. Esso si basa sugli articoli 3, 4 e 5 della legge 51/2001 ( Disposizioni per la prevenzione dell’ inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi) pubblicata il 7 marzo 2001 ed entrata in vigore lo stesso giorno, il cui scopo è limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna. Le autorità italiane si erano tuttavia impegnate a non erogare alcun aiuto prima di aver ottenuto l’ autorizzazione della Commissione.Le ragioni che hanno motivato l’ avvio del procedimento ex art.88,paragrafo 2, del trattato e di chiedere chiarimenti alle autorità italiane scaturisce – secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione – da un primo esame del regime di aiuto contenuto nella citata legge 51/2001: La legge di per sé non specifica il tipo esatto di progetti, formazioni o beni patrimoniali in cui il beneficiario dell’ aiuto può investire ( sempre che rientrino nella propria attività aziendale). Inoltre, le navi che operano nel mercato in questione – recentemente aperto alla concorrenza – risultavano essere, nella misura del 97%,navi cisterna battenti bandiera italiana, elemento questo che ha suscitato alcune perplessità. In particolare, la Commissione nutriva dubbi in merito ai seguenti aspetti: – l’ aiuto è limitato alle petroliere a scafo singolo di almeno 20 anni di età; – la possibilità per i beneficiare di acquistare navi cisterna a scafo singolo sostitutive, ancorché di meno di 20 anni di età; – la mancanza di chiarezza in ordine al tipo di investimento atteso dai beneficiari. Sulla base di tali ” dubbi”, le autorità italiane sono state quindi invitate a comunicare tutti gli elementi informativi per consentire alla Commissione di valutare la compatibilità del regime di aiuti con il trattato. E’ stat0 tuttavia riconosciuto che gli obiettivi del regime di aiuto corrispondevano a quelli della politica marittima della Comunità e che attuavano importanti indirizzi di politica comunitaria intesi a creare più elevati livelli di sicurezza nella navigazione marittima.

Fonte: Eur-Lex

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