Il Decreto 18marzo 2003, n. 101 del Ministro dell’ ambiente e tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, è pubblicato il Decreto 18 marzo 2003, n. 101 del Ministro dell’ ambiente e tutela del territorio, emanato di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, riguardante il ” Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate alla presenza di amianto, ai sensi dell’ articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93″. Dopo due anni dalla sua emanazione, si stà dando finalmente corso all’ attuazione della legge concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, all’ articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza. Il regolamento adottato con l’ emanazione del suddetto decreto interministeriale, che entrerà in vigore il 24 maggio 2003, stabilisce che, una volta individuate le zone più a rischio, si possa far fronte subito alle esigenze con mirate opere di bonifica, per le quali sono disponibili la metà esatta delle somme stanziate per questo progetto.Tali risorse verranno attribuite a favore degli enti territoriali competenti direttamente dal Ministero dell’ ambiente, con un decreto specifico.La mappatura dei luoghi inquinati, realizzata con strumenti informatici, sarà veramente totale, poichè interesserà non solamente gli impianti attivi e dismessi ( compresi quelli in cui l’ amianto è presente anche solo nei macchinari, nei servizi, nelle tubazioni, ecc.), ma anche in tutti gli edifici pubblici ( come ospedali, scuole, istituti penitenziari, biblioteche, cinema,ecc.) e privati, nonché quelle aree in cui il minerale nocivo è presente allo stato naturale( come le sedi di estrazione e lavorazione di rocce potenzialmente pericolose, anche se non più attive). Il decreto specifica, inoltre, che la valutazione del rischio per la popolazione, e quindi l’ urgenza della bonifica dei siti più pericolosi, dovrà essere soggetta a vari parametri tra i quali, oltre alla quantità esistente negli ambienti considerati, rientrano pure lo stato effettivo dell’ amianto che vi giace, cioè se esso sia compatto o friabile, e la presenza di cause che contribuiscono o addirittura creano la dispersione delle sue fibre. Per la realizzazione della mappatura, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dell’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell’ Istituto superiore di sanità (ISS), e dell’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definendo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché idati relativi agli interventi effettuati dovranno essere trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, al Ministero dell’ ambiente.
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