Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 311E/10 del 19 dicembre 2006 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 13/2006 definita dal Consiglio il 23 novembre 2006 in vista delladozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.
Partendo dal presupposto che ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, lambiente, il patrimonio culturale, lattività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile se le misure per ridurre tali rischi sono, per quanto possibile, coordinate a livello di bacino idrografico, la Posizione comune(CE) definita dal Consiglio il 23 novembre 2006 in vista delladozione di una apposita direttiva sottolinea il coordinamento tra gli Stati membri, lefficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi.
Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvione sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e lutilizzazione dei corsi dacqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con la decisione 95/308/CE del Consiglio e con i successivi accordi di applicazione.
La Posizione Comune U(CE) evidenzia , inoltre, che per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nellarea interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche dalle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato allinterno dei bacini idrografici.
I piani di gestione del rischio alluvione dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere riesaminati periodicamente e se necessario aggiornati tenendo conto dei probabili effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi della alluvioni.
Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvione sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e lutilizzazione dei corsi dacqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con la decisione 95/308/CE del Consiglio e con i successivi accordi di applicazione.
La Posizione Comune U(CE) evidenzia , inoltre, che per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nellarea interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche dalle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato allinterno dei bacini idrografici.
I piani di gestione del rischio alluvione dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere riesaminati periodicamente e se necessario aggiornati tenendo conto dei probabili effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi della alluvioni.
Fonte: Eur-Lex
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