Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 90/4 del 13 aprile 2006 è pubblicata la Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per alcune sostanze.
Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, le sostanze indicate nella citata Comunicazione della Commissione sono state inserite tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n.1179/94, (CE) n. 2268/95 e (CE) n. 147/97 della Commissione, relative rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previste dal citato regolamento(CEE)n. 793/93:
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie di limitazione dei rischi, di cui alla Comunicazione riportata nel link, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE)n.793/93 riguardano le seguenti sostanze:
-dibutilftalato; – 3,4-dicloroanilina; – acido etilendiamminotetraacetico; – acetato di metile; – etilendiamminatetracetato di tetrasodio; – diisodecilftalato; – acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; – diisononilftalato; – acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di C8-10 ramificati, arricchiti in C9; -n.pentano; acido monocloroacetico.
Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per lambiente conformemente al regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione del 28 giugno 1994 che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per luomo e per lambiente delle sostanze esistenti.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie di limitazione dei rischi, di cui alla Comunicazione riportata nel link, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE)n.793/93 riguardano le seguenti sostanze:
-dibutilftalato; – 3,4-dicloroanilina; – acido etilendiamminotetraacetico; – acetato di metile; – etilendiamminatetracetato di tetrasodio; – diisodecilftalato; – acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; – diisononilftalato; – acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di C8-10 ramificati, arricchiti in C9; -n.pentano; acido monocloroacetico.
Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per lambiente conformemente al regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione del 28 giugno 1994 che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per luomo e per lambiente delle sostanze esistenti.
Fonte: Commissione Europea
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