La tutela contro i rischi professionali in Europa.

Con questo documento, la Commissione europea traccia un profilo sulle tematiche legislative e operative relative alla sicurezza e salute sul lavoro adottate in alcuni Paesi membri dell’Unione europea.

Nella elaborazione di tale documento, sono stati presi come contesto di riferimento europeo i trattati costitutivi dell’Unione Europeo e delle Comunità europee, ovvero l’articolo 36 del Trattato consolidato istitutivo dell’UE e delle Comunità europee (i Trattati costitutivi dell’Unione europea (UE) prevedono che la “Comunità e gli Stati membri” hanno come obiettivi..il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro); l’articolo 137 del Trattato stabilisce che per perseguire questo obiettivo “la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri…nel miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

A tale scopo il Consiglio dell’Unione Europea:
– “può adottare misure destinate ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, s sviluppare gli scambi di informazione e migliori prassi, a promuovere approcci innovativi ed a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”;
-“può adottare –mediante direttive – le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese”.

Tali disposizioni comunitarie “no comprendono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziario dello stesso.”
L’articolo 140 del Trattato stabilisce che “Per conseguire gli obiettivi indicati nell’articolo 136 del Trattato (il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) la Commissione europea incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale, tra cui la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali”.

A tale fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri ed organizzando consultazioni.
In sintesi, le direttive comunitarie possono essere emanate solo per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le Direttive comunitarie non possono essere emanate in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pedr quanto riguarda la “legislazione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, il 12 giugno 1989 è stata adottata la direttiva 89/391/CEE, con l’obiettivo di assicurare una migliore protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, tramite provvedimenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché tramite l’informazione, la consultazione, la partecipazione equilibrata e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La direttiva quadro funge da base per altre direttive c.d. particolari, incentrate su temi più specifici.

Il documento riporta alcuni cenni sul sistema di assicurazione infortuni e sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali riguardanti la Germania, la Spagna, la Francia, il Regno Unito dik Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e l’Italia.

(LG-FF)

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