A tale scopo il Consiglio dellUnione Europea:
– può adottare misure destinate ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri dellUE attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, s sviluppare gli scambi di informazione e migliori prassi, a promuovere approcci innovativi ed a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
-può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Tali disposizioni comunitarie no comprendono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sullequilibrio finanziario dello stesso.
Larticolo 140 del Trattato stabilisce che Per conseguire gli obiettivi indicati nellarticolo 136 del Trattato (il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) la Commissione europea incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale, tra cui la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali.
A tale fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri ed organizzando consultazioni.
In sintesi, le direttive comunitarie possono essere emanate solo per il miglioramento dellambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Le Direttive comunitarie non possono essere emanate in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pedr quanto riguarda la legislazione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il 12 giugno 1989 è stata adottata la direttiva 89/391/CEE, con lobiettivo di assicurare una migliore protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, tramite provvedimenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché tramite linformazione, la consultazione, la partecipazione equilibrata e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La direttiva quadro funge da base per altre direttive c.d. particolari, incentrate su temi più specifici.
Il documento riporta alcuni cenni sul sistema di assicurazione infortuni e sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali riguardanti la Germania, la Spagna, la Francia, il Regno Unito dik Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e lItalia.
(LG-FF)