“Le sanzioni previste in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio all’INAIL” di Rolando Dubini

Pubblichiamo l’approfondimento giuridico “Le sanzioni previste in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio all’INAIL” dell’Avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano.

Le sanzioni previste in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio all’INAIL

La Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 ha fornito tutti i chiarimenti sulla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio all’INAIL, e si applica per qualunque infortunio del lavoratore, anche in caso di contagio Covid-19, a prescindere dalla sua indennizzabilità .

La circolare riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio.

L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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