La Suprema Corte si è pronunciata sulle condizioni necessarie per la legittimità del licenziamento del lavoratore in caso di parziale soppressione del posto di lavoro
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 16 marzo 2007 n. 6229, ha stabilito che nel caso in cui il posto di lavoro di un lavoratore venga parzialmente soppresso, il datore di lavoro può licenziarlo per giustificato motivo oggettivo, riorganizzando l’attività produttiva con la redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti, solo ove la prestazione del lavoratore non sia in concreto utilizzabile altrove in azienda o in caso di indisponibilità, del lavoratore medesimo, a svolgere l’attività lavorativa residuata con rapporto a tempo parziale.
AG
Fonte: Corte di Cassazione