Il Decreto 16 gennaio 2004, n. 44, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004.
In relazione all’ attuazione della direttiva 1999/13/CE dell’ 11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all’ uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti e dell’ articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’ aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio ha emanato il Decreto 16 gennaio 2004, n. 44, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004. Il Decreto ministeriale stabilisce, per gli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera r) i valori limiti di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell’ allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell’ allegato II o dell’ allegato III, nonchè le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato – si legge nel decreto – è ottenuto mediante l’ applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’ esercizio e la gestione degli impianti, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. In base al presente decreto, il gestore dell’ impianto ha la facoltà di chiedere all’ autorità competente di rivedere i metodi di campionamento e di analisi previsti nelle autorizzazioni. Qualora il gestore comprovi all’ autorità competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorità può autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ ambiente. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall’ obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all’ allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell’ intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell’ allegato II.
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