Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2019 – Contratti stagionali nel settore radio televisivo

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 2 ottobre 2019, la risposta all’istanza: “Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – Contratti stagionali nel settore radio televisivo – d.P.R. n. 1525/1963”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 6/2019 del 2/10/2019
Istanza: “Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – Contratti stagionali nel settore radio televisivo – d.P.R. n. 1525/1963”.
Destinatario: Confindustria Radio Televisioni

Oggetto: Istanza di interpello sull’ammissibilità della stipulazione di contratti stagionali nel settore radio televisivo, secondo l’ipotesi di cui al n. 49 dell’elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963.

La Confindustria Radio Televisioni ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero in ordine ai limiti di utilizzabilità del d.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.
In particolare, con il primo quesito l’istante chiede se nell’attuale ordinamento sia consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.
Il secondo quesito attiene alla possibilità che il vigente ordinamento consenta alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato d.P.R. n. 1525 del 1963.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che la disposizione in materia di pause tra contratti a termine non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali individuate da apposito decreto ministeriale, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Il medesimo comma stabilisce che, nelle more dell’adozione di tale decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, il quale tra l’altro al punto 49 richiama le attività concernenti “la preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1963, n. 230 addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
A questo proposito, con l’interpello n. 6 del 2014 questo Ministero aveva già precisato, sia pure con riferimento al quadro normativo definito dal previgente decreto legislativo n. 368 del 2001, che la finalità della disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962 e nel d.P.R. n. 1525 del 1963 è stata quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il “personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”, sia per il personale diverso come, ad esempio, il personale operaio e impiegatizio.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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