Nel S.O. n. 210 della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 concernente lAttuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro lafta epizootica.
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dallarticolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto legislativo 18 settembre 2006 n. 274 che stabilisce:
a) le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dellafta epizootica, a prescindere dal tipo di virus;
b) talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.
Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta di cui allarticolo 68 del decreto presidenziale, può disporre misure più restrittive rispetto a quelle del decreto stesso mediante ladozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionali, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a confermarvisi.
a) le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dellafta epizootica, a prescindere dal tipo di virus;
b) talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.
Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta di cui allarticolo 68 del decreto presidenziale, può disporre misure più restrittive rispetto a quelle del decreto stesso mediante ladozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionali, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a confermarvisi.
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