Sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. L 303/35 del 30 settembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 29 settembre 2004 relativa allintroduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell influenza aviaria a bassa patogeniticità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti , che abroga la decisione 2002/975/CE.
Considerando che nell ottobre 2002,l Italia ha notificato alla Commissione europea la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia e considerando che, al fine di contrastare la propagazione dellinfezione,le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche ,compresa la soppressione degli allevamenti infetti, richiedendo, inoltre,a titolo di misura integrativa , che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro linfluenza aviaria onde evitare che l infezione si diffondesse ulteriormente, la Commissione europea, vista la direttiva 92/40/CE del Consiglio del 19 maggio 1992 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria, ha adottato la Decisione del 29 settembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 303/35 del 30 settembre 2004 relativa all introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti,che abroga la Decisione 2002/975/CEE. La stessa Decisione prevede, fra laltro misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.
Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dellinfluenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione .Di conseguenza l Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò,la Decisione2002/975/CE,modificata dalla Decisione2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni. Con la Decisione della Commissione del 20 settembre 2004,è approvato il programma di vaccinazione modificato contro l influenza aviaria presentato dallItalia alla Commissione stessa, da attuarsi nella zona indicata nellallegato I e nella zona confinante descritta nellallegato II. Conseguentemente vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nellallegato I.
Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dellinfluenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione .Di conseguenza l Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò,la Decisione2002/975/CE,modificata dalla Decisione2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni. Con la Decisione della Commissione del 20 settembre 2004,è approvato il programma di vaccinazione modificato contro l influenza aviaria presentato dallItalia alla Commissione stessa, da attuarsi nella zona indicata nellallegato I e nella zona confinante descritta nellallegato II. Conseguentemente vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nellallegato I.
Fonte: Eur-Lex
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