Misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del gas.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 295/1 del 12 novembre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio.

Il gas naturale è una componente essenziale dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea: rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento,come materia prima per l’industria e come carburante nei trasporti.

Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europea. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento del gas.

Inoltre, alcuni Stati membri si ritrovano ad essere una “isola del gas” per effetto dell’assenza di connessioni infrastrutturali con il resto dell’Unione.
Stante l’importanza del gas nel mix energetico dell’Unione, il presente regolamento ha lo scopo di dimostrare all’utenza che sono state adottate le misure necessarie a garantirne l’approvvigionamento costante, specie in caso di condizioni climatiche difficili e in caso di interruzioni del servizio.

La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione europea, nell’ambito dei rispettivi settori di attività e competenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, ove non siano esse stesse le autorità competenti, devono pure contribuire laddove opportuno alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas nelle rispettive aree di attività e competenza, in conformità della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Inoltre, anche gli utenti che utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica o per scopi industriali possono avere un ruolo importante da assolvere nella sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso la loro capacità di reagire a una crisi con misure dal lato della domanda, ad esempio, i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un’incidenza sull’equilibrio domanda/offerta.

In uno spirito di solidarietà, l’attuazione del presente regolamento richiederà un’ampia cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese del gas naturale, per ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, per mitigare i rischi identificati e per implementare gli interferenti economicamente più efficaci per le parti interessate.

Il presente regolamento è finalizzato a far sì che le imprese del gas naturale e le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di garantire il più lungo possibile un funzionamento efficace dl mercato interno del gas in caso di interruzione dell’approvvigionamento, prima che le autorità competenti adottino le misure necessarie per affrontare la situazione in cui il mercato non è più in rado di provvedere alle forniture di gas necessarie. Tali misure eccezionali dovrebbero essere pienamente conformi alla normativa dell’Unione e dovrebbero essere notificate alla Commissione.

Il presente regolamento non pregiudica i diritti di sovranità degli Stati membri sulle loro proprie fonti di approvvigionamento.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 713/2009 e del regolamento(CE) n. 715/2009.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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