Ciascun istante non può presentare più di un progetto. I progetti presentati dovranno essere funzionali ad assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi descritti dalla legge. Le case editrici o altri soggetti possono presentare anche i progetti in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dellatto di conferimento del mandato. Il soggetto mandatario rappresenta i mandanti in tutti i rapporti necessari per lottenimento del finanziamento, fino allestinzione di ogni rapporto.
La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.
I progetti presentati dovranno contenere investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti; alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificatamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti; alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
(LG-FF)