Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e in equivoca.
La registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore a un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Il registro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.
Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.
In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico deve essere esibito dal datore che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro ha l obbligo di conservare il libro unico per la durata di cinque anni dal,la data dell ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
L obbligo è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dimessi in seguito all entrata in vigore della semplificazione prevista dal Decreto legislativo 112/2008. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro.
Mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
(LG-FF)