L istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, mel caso dio ente pubblico o privato, dal rappresentante legale.
La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta delle competente autorità ecclesiastica.
La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore il dirigente preposto all ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica. Il riconoscimento ha effetto dall inizio dell anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
(LG-FF)