Modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28-1-2008 è pubblicato il Decreto 29 novembre 2007, n. 267 del Ministero della Pubblica Istruzione riguardante il “Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’ articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

Disciplinate le modalità per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti.

L’ istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, mel caso dio ente pubblico o privato, dal rappresentante legale.

La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta delle competente autorità ecclesiastica.

La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore il dirigente preposto all’ ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica. Il riconoscimento ha effetto dall’ inizio dell’ anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

(LG-FF)

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