Modificati i livelli massimi di residui di determinati antiparassitari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 220/! Del 21 agosto 2020 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 750/2010 della Commissione del 7 luglio 2010 che modifica gli allegati II e III del regolamento(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di determinati antiparassitari in o su determinati prodotti.

Il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concerne i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

Per acetamiprid, acibenzolar-S-metile, azossisreobina, imazalil, proesadione, pyraclostrobin e tiacloprid sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III,parte B, del sopraccitato regolamento(CE). Per dimetomorf, ditiocarbammati (mancozeb), fipronil, fluodioxonil, pirimicarb, prosulfocarb, teboconazolo, triclopir e valifenal sono stati fissati LMR nell’allegato III, parte A, dello stesso regolamento(CE). Per amisulbrom, ametoctradin e bixafen non sono finora stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell’allegato IV del citato regolamento(CE).

A norma dell’articolo 8 del citato regolamento(CE), per non creare ostacoli all’importazione di taluni prodotti per i quali è necessario un LMR più elevato, sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazione di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

L’autorità europea per la sicurezza alimentare, ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso parere motivati sui LMR proposti, concludendo nei suoi pareri che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessino dei prodotti in questione sono risultate presentare presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Conseguentemente, gli allegati II e III del regolamento(CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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