Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 184/5 del 15 luglio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1112/2005 del Consiglio del 24 giugno 2005 recante modifica del regolamento (CE) n. 206/94 del Consiglio, relativo allistituzione di unAgenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Il Consiglio dellUnione europea, considerando che in seguito alladesione dellAustria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità che ha comportato modifiche alle disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e allorganizzazione dellAgenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 del 18 luglio 1994, ha ritenuto necessario adottare il nuovo regolamento (CE) 1112/2005 del 24 giugno 2005, in particolare per quanto riguarda la nuova composizione del consiglio damministrazione dellAgenzia stessa.
Fra laltro la comunicazione della Commissione sulla valutazione dellAgenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, redatta a norma dellarticolo 23 del citato regolamento (CE) n.2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio damministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea lesigenza di modificare il regolamento (CE) del 1994 per preservare e migliorare lefficacia e lefficienza dellAgenzia e delle sue strutture di gestione.
Il Parlamento europeo ha, infatti, invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso. Inoltre, un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dellAgenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.
Con ladozione del nuovo regolamento (CE) 1112/2005 del 24 giugno 2005 viene posto lobiettivo di migliorare lambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi dazione relativi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, mentre lAgenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.Inoltre, viene sottolineata la necessità di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati in quanto tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché la priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità.
LAgenzia, infine, dovrà collaborare il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, lAgenzia dovrà garantire una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vota e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.
Fra laltro la comunicazione della Commissione sulla valutazione dellAgenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, redatta a norma dellarticolo 23 del citato regolamento (CE) n.2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio damministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea lesigenza di modificare il regolamento (CE) del 1994 per preservare e migliorare lefficacia e lefficienza dellAgenzia e delle sue strutture di gestione.
Il Parlamento europeo ha, infatti, invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso. Inoltre, un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dellAgenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.
Con ladozione del nuovo regolamento (CE) 1112/2005 del 24 giugno 2005 viene posto lobiettivo di migliorare lambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi dazione relativi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, mentre lAgenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.Inoltre, viene sottolineata la necessità di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati in quanto tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché la priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità.
LAgenzia, infine, dovrà collaborare il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, lAgenzia dovrà garantire una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vota e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.
Fonte: Eur-Lex
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