Modifiche regolamentari sulla produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 96/15 del 9.4.2011 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 344/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 che modifica il regolamento (CE) n.889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea (“logo biologico dell’UE”) è una delle indicazioni obbligatorie d utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell’articolo 23,paragrafo 1, mentre l’uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l’uso del logo biologico dell’UE nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti in detto regolamento.

Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione. A tal fine un importante fattore è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell’UE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettato la loro impresa al sistema di controllo per l’agricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dell’UE nell’etichettatura.

In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologico in attesa della previsione di norme specifiche dell’Unione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione biologica. Per consentire che il vino prodotto a partire da uve biologiche nel corso delle campagne 2010/11 e 2011/12 possa essere venduto senza le indicazioni obbligatorie previste all’articolo 24 del regolamento(CE) n. 834/2007, a condizione che il vino sia conforme al regolamento(CE). 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o al regolamento(CE) n. 834/2007, sembra opportuno prorogare fino al 31 luglio 2012 il il periodo transitorio di cui all’articolo 95, paragrafi 8 e 9, del regolamento(CE) n. 889/2008 concernente talune disposizioni in materia di etichettatura per detti prodotti. E’ opportuno che la proroga del periodo transitorio si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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