Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo n. 36 del 21 febbraio 2005 riguardante le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Richiamandosi allaccordo, sancito in data 1° luglio 2004, tra il Ministro della salute, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante le Linee giuida per lapplicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dellUnione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell11 febbraio 2005, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2005, recante le Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Si tratta di nuove sanzioni per le violazioni delle norme sanitarie europee tese a prevenire, controllare e sradicare alcune forme di encefalopatia spongiforme trasmissibile ( mucca pazza, per meglio intendersi) e riguardanti sottoprodotti di origine animale e relativi prodotti trasformati non destinati ad uso umano. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel decreto legislativo, sono quelli disciplinati dal sopraccitato regolamento (CE), nonché il materiale specifico a rischio individuato allarticolo 1 del decreto 16 ottobre 2003 del Ministro della salute.
Si tratta di nuove sanzioni per le violazioni delle norme sanitarie europee tese a prevenire, controllare e sradicare alcune forme di encefalopatia spongiforme trasmissibile ( mucca pazza, per meglio intendersi) e riguardanti sottoprodotti di origine animale e relativi prodotti trasformati non destinati ad uso umano. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel decreto legislativo, sono quelli disciplinati dal sopraccitato regolamento (CE), nonché il materiale specifico a rischio individuato allarticolo 1 del decreto 16 ottobre 2003 del Ministro della salute.
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