Norme comuni europee per ferie e orari di lavoro

Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ UE del 4 luglio 2002

Considerando che la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro, che prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’ orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, il 4 luglio 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’ Unione europea ha adottato la Proposta di direttiva ( COM 2002, 336 definitivo) concernenti taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro. Ciò ai fini di procedere , per opportuna chiarezza e razionalità, alla codificazione della stessa direttiva 93/104/CE del Consiglio. Con la nuova proposta di direttiva, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e, qualora l’ orario giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione siano fissate da contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.Fra le novità su cui la nuova proposta di direttiva si basa, vi è il principio secondo il quale ” tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati”, ovvero il concetto di ” riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. E’ anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali. Per quanto riguarda il lavoro notturno, la proposta di direttiva tiene conto dei principi dell’ Organizzazione internazionale del lavoro in materia. E’ infatti importante limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore straordinarie, in quanto alcuni studi hanno dimostrato che l’ organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravoso e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro. Quindi gli Stati membri dovranno prendere le misure necessarie affinchè l’ orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore e nei casi in cui il lavoro comporti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno. Per quanto riguarda il ritmo di lavoro, la proposta di direttiva invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie affinchè il datore di lavoro che prevede il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del principio generale dell’ adeguamento del lavoro all’ essere umano, segnatamente per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare per quanto riguarda le pause durante l’ orario di lavoro. Altra novità della proposta di direttiva, alla quale fra l’ altro si dovrà adeguare la normativa italiana, è quello relativo alle ferie la cui durata minima è fissata in almeno 4 settimane, non monetizzabile salvo che in caso di fine rapporto di lavoro.

Fonte: Eur-Lex

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