Norme comunitarie sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 maggio 2005,n.140 riguardante l’Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Con riferimento alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, il Presidente della Repubblica ha emanato, in materia, il Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Tale decreto legislativo ha lo scopo di stabilire le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale e – come precisato al comma 2 dell’articolo 1 dello stesso decreto legislativo – non si applica nell’ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
L’istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 il quale stabilisce che la questura che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo e provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda stessa, all’informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all’interessato dell’opuscolo contenente il regolamento di cui al citato decreto presidenziale.
Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto – legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 39, la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico
Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza.

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