prevista con il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, indica il nuovo calcolo del trattamento di
buonuscita o di fine servizio comunque denominato.
Il trattamento, con esclusione della quota maturata nellanno, è soggetta a una rivalutazione con lapplicazione di un tasso costituito dall1,5% in misura fissa e del 75% dellaumento dellindice dei prezzi ISTAT. Laliquota applicabile è pari al 6,91%.
Ferme restando le delucidazioni che perverranno da parte degli organi amministrativi centrali e dalla Funzione Pubblica si possono fissare alcuni principi:
– la regola del nuovo modo di calcolo si applica a partire dal 1° gennaio 2011: ciò del resto è coerente con quanto a suo tempo fu stabilito dallarticolo 5, comma 1, della legge n. 297/1992, allorquando si trattò di cambiare regime nel settore privato;
– nella base di calcolo vanno inserite tutte le retribuzioni non occasionali, sebbene soggette a sbalzi economici: quindi, retribuzione, ma anche salario accessorio, legato alla produttività ed alla qualità del lavoro, se si accede alla totale applicazione dellart. 212 c.c. (come dovrebbe essere), mentre, di regola, non va compreso limporto erogato per prestazioni di lavoro straordinario;
– ai fini del calcolo dellindennità vale il principio di cassa relativamente alle somme incassate, atteso che lart. 2120 c.c. di corrisposte: ciò potrebbe portare al calcolo della rivalutazione monetaria che, in via generale, accede alla sorte.
(LG-FF)