Nuovo Codice della strada: interpretazione art.10 sui trasporti eccezionali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005 è pubblicata la Circolare 6 settembre 2005, n. 189 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa alla “Interpretazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, relativo al Nuovo codice della strada.”

Nella Circolare 6 settembre 2005, n. 189, il Capo Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, premette che, a seguito di ripetute istanze rivolte al Dipartimento stesso concernenti la corretta interpretazione dell’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si è reso opportuno predisporre la presente Circolare, al fine di garantire, per l’applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori del settore dei trasporti eccezionali. Pertanto richiamandosi , per correttezza espositiva al testo del comma 2, lettera b),la Circolare chiarisce che cosa è considerato il trasporto in condizioni di eccezionalità, facendo riferimento alle varie tipologie di merci o apparecchiature.

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