Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005 è pubblicato il Decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo alle Prescrizioni per la valutazione del rischio per lagrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nellambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dallimmissione sul mercato..
Il Decreto 19 gennaio 2005, emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, ai sensi dellart.8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 che recepisce la direttiva 2001/18/CE definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per lagrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con lemissione deliberata nellambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), per qualsiasi fine diverso dallimmissione sul mercato. Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di coordinamento, costituito appositamente con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, il decreto definisce i protocolli tecnici per la gestione del rischio delle singole specie di OGM, protocolli che saranno aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.
Il decreto precisa che, fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nellambiente per qualsiasi fine diverso dallimmissione sul mercato è tenuto a:
a) effettuare lemissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;
b) effettuare unanalisi e valutazione del rischio che lemissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nellallegato al presente decreto;
c) effettuare lemissione deliberata in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui allart. 1, comma 2.
Il decreto precisa che, fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nellambiente per qualsiasi fine diverso dallimmissione sul mercato è tenuto a:
a) effettuare lemissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;
b) effettuare unanalisi e valutazione del rischio che lemissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nellallegato al presente decreto;
c) effettuare lemissione deliberata in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui allart. 1, comma 2.
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