Organizzazione e servizio degli “steward” negli impianti sportivi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23-8-2007 è pubblicato il Decreto 8 agosto 2007 del Ministro dell’Interno riguardante “Organizzazione e servizio degli “steward” negli impianti sportivi”.

Richiamandosi al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007,n. 41, il Ministro degli interni ha emanato il Decreto 8 agosto 2007, stabilendo che le società organizzatrici delle competizioni sportive e che gestiscono complessi e impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati “steward”, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato “delegato per la sicurezza”.
La società sportiva responsabile dei servizi di sicurezza degli impianti sportivi, deve accertare che il personale impiegato nell’attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all’allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.
La stessa società dovrà trasmettere l’elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l’espletamento dell’attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.

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