Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23-8-2007 è pubblicato il Decreto 8 agosto 2007 del Ministro dellInterno riguardante Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Richiamandosi al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007,n. 41, il Ministro degli interni ha emanato il Decreto 8 agosto 2007, stabilendo che le società organizzatrici delle competizioni sportive e che gestiscono complessi e impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, allinstradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento duso dellimpianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati steward, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dellinterno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato delegato per la sicurezza.
La società sportiva responsabile dei servizi di sicurezza degli impianti sportivi, deve accertare che il personale impiegato nellattività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui allallegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.
La stessa società dovrà trasmettere lelenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per lespletamento dellattività di steward al prefetto della provincia ove ha sede limpianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per laccertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui allallegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
La società sportiva responsabile dei servizi di sicurezza degli impianti sportivi, deve accertare che il personale impiegato nellattività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui allallegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.
La stessa società dovrà trasmettere lelenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per lespletamento dellattività di steward al prefetto della provincia ove ha sede limpianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per laccertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui allallegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
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