Patente speciale per il trasporto di persone.

Il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha emanato la Circolare n. 300/A/I/24527/108/13/7 avente per Oggetto: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

A partire dal 10 settembre è diventata obbligatoria la Carta di qualificazione del conducente (CQC), un nuovo documento che abilita, in aggiunta alla patente, al trasporto professionale di persone o cose.

La Carta – come stabilisce la Circolare (vedi link) del Ministero dell’Interno del 14 aprile scorso – è necessaria per tutti conducenti che trasportano professionalmente persone o cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D, DE; il documento non è richiesto, invece, per la conduzione di taxi e per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo “Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza”. L’eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l’inefficacia della CQC.

L’obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali è decorsa dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone ; dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i “Certificati di abilitazione professionale”; di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati.

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, devono necessariamente munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione. Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il CAP si applicano anche per la guida senza CQC o con la CQC scaduta.

Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti. Se l’infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta no n solol sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale.

(LG-FF)

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