Dal 23 agosto è entrato in vigore il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dellarticolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,n .266 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,n. 243,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell8 agosto 2006.
Con lentrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,n. 243 i dipendenti pubblici che subiscono le conseguenze di atti di criminalità sono tutelati al pari di coloro che si trovano ad essere vittime della criminalità e del terrorismo.
Il Decreto Presidenziale, entrato in vigore il 23 agosto scorso, detta il regolamento che fissa tempi e modi per lattribuzione del finanziamento previsti in favore dei soggetti che abbiano riportato delle infermità per essersi esposti a particolari rischi o fatiche nello svolgimento del servizio. In caso di morte del diretto destinatario possono beneficiare del contributo i familiari superstiti.
Per queste vittime del dovere è stata autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a partire dal 2006
ed interessano i soggetti individuati dallarticolo 3 della legge n. 466/80, ovvero magistrati, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, nonché i dipendenti pubblici (ovvero i familiari superstiti) deceduti o che abbiano subito uninvalidità permanente in attività di servizio o nellespletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto a ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza a infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impegno internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il Decreto Presidenziale, entrato in vigore il 23 agosto scorso, detta il regolamento che fissa tempi e modi per lattribuzione del finanziamento previsti in favore dei soggetti che abbiano riportato delle infermità per essersi esposti a particolari rischi o fatiche nello svolgimento del servizio. In caso di morte del diretto destinatario possono beneficiare del contributo i familiari superstiti.
Per queste vittime del dovere è stata autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a partire dal 2006
ed interessano i soggetti individuati dallarticolo 3 della legge n. 466/80, ovvero magistrati, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, nonché i dipendenti pubblici (ovvero i familiari superstiti) deceduti o che abbiano subito uninvalidità permanente in attività di servizio o nellespletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto a ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza a infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impegno internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
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