Più tutela per i dipendenti pubblici vittime del dovere

Dal 23 agosto è entrato in vigore il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,n .266” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,n. 243,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2006.

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,n. 243 i dipendenti pubblici che subiscono le conseguenze di atti di criminalità sono tutelati al pari di coloro che si trovano ad essere vittime della criminalità e del terrorismo.
Il Decreto Presidenziale, entrato in vigore il 23 agosto scorso, detta il regolamento che fissa tempi e modi per l’attribuzione del finanziamento previsti in favore dei soggetti che abbiano riportato delle infermità per essersi esposti a particolari rischi o fatiche nello svolgimento del servizio. In caso di morte del diretto destinatario possono beneficiare del contributo i familiari superstiti.
Per queste vittime del dovere è stata autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a partire dal 2006
ed interessano i soggetti individuati dall’articolo 3 della legge n. 466/80, ovvero magistrati, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, nonché i dipendenti pubblici (ovvero i familiari superstiti) deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto a ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza a infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impegno internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

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