Pneumatici ricostruiti: obbligatori i regolamenti delle NU per sicurezza e tutela ambientale

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L181/1 del 4 luglio 2006 è pubblicata la Decisione del Consiglio del 13 marzo 2006 che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/309/CE per rendere obbligatori i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n.109 e n.108 relativi ai pneumatici ricostruiti.

La Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 13 marzo 2006si richiama alla decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1992 ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore , agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto).
Considerando che i regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108 mirano all’armonizzazione delle prescrizioni per la ricostruzione di pneumatici e ad un livello di sicurezza e di tutela dell’ambiente, a partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 109 di cui all’allegato alla Decisione del Consiglio del 13 marzo 2006 devono essere applicate quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
L’operatività di tale obbligo è tuttavia agganciata all’emanazione di un nuovo decreto del Ministero dell’ambiente con il quale dovrà stabilire tempi e modalità di nuovi adempimenti, dopo il congelamento del c.d. Codice ambientale di cui al decreto legislativo152/2006, articolo 228.

Fonte: Eur-Lex

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