Prestiti personali: le clausole vessatorie penalizzano i consumatori.

Fare ricorso al prestito può rilevarsi un mezzo assai rischioso per le famiglie italiane indebitate, anche per chi è costretto in periodo di crisi. E’quanto emerge dall’esame delle clausole vessatorie identificate nei contratti più diffusi dalle Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza.

Nel parere in materia di clausole vessatorie nei contratti di prestiti personali e mediazione creditizia, realizzato dalle Camere di Commercio che hanno esaminato i contratti di diversi fornitori, sono state rilevate decine di clausole vessatorie che penalizzano i consumatori, come le penali eccessive previste in caso di mancato pagamento (300 euro su mille di prestito, pari al 33%) o comunque penali che sono applicate alla singola rata non pagata e non all’intero debito.

Il parere è stato presentato lo scorso 11 giugno al convegno “Soldi in prestito, contratti fuorilegge”, organizzato dalla Camera di Commercio di Milano e di Monza Brianza, il giorno successivo all’approvazione, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttivo sul credito al consumo (Direttiva 2008/48/CE).

In caso di reclami per i contratti bisogna affrettarsi, perché dopo due anni non si può esercitare questo diritto. Qualcuno prevede sedi diverse da quella eletta dal consumatore, che invece è sempre quella da utilizzare. Se il cliente ritarda di pagare per ben due volte, la società può interrompere il contratto e chiedere che gli venga restituito il capitale residuo ed eventuali interessi maturati nonché le spese sostenute, il che può portare ad un costo molto più alto. La Polizza assicurativa deve essere indicata nel contratto se è obbligatoria o facoltativa e se cambia la compagnia o il contratto viene ceduto ad un’altra società non devono cambiare i diritti e gli oneri per il cliente.

Risulta poi difficile abbandonare il contratto: la tacita proroga per il rinnovo non va bene, su alcuni contratti sono indicati due mesi prima della scadenza per la disdetta oppure c’è l’obbligo di tornare a pagare la commissione annuale. Ci sono clausole che prevedono la possibilità per il fornitore di annullare servizi, cambiarli, togliere la carta di credito, tutto senza necessità di giustificazione o preavviso, contratti che vincolano oltre a chi firma anche il convivente o terzi garanti, che non conoscono il contratto e quindi per questo non viene ritenuto vessatorio se indicato in modo chiaro.

L’indebitamento delle famiglie italiane ha visto aumentare infatti nel 2008 gli oneri per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale. Il servizio del debito ha raggiunto il 105 del reddito disponibile (era al 9% nel 2007), rendendo più problematiche le condizioni finanziarie delle famiglie, che hanno incontrato maggiori difficoltà nel rimborso dei debiti.

Una tutela per i consumatori, invece, è data dall’azione inibitoria promossa dalle associazioni di tutela e dalle Camere di Commercio, per permettere al giudice di dichiarare la nullità delle clausole anche per il futuro, impedendo quindi che siano riproposte anche nei successivi contratti.

Per i consumatori, con lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria sul credito al consumo, ci saranno comunque numerose novità, soprattutto in relazione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza degli intermediari, nonché degli agenti e dei mediatori finanziari.Il testo sarà ora sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

(LG-FF)

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