Prevenzione dall’ inquinamento acustico veicolare

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2004 il D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 recante” Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’ inquinamento acustico…”.

Con riferimento, in particolare, all’ art. 11 della Legge 26 ottobre 1995,n. 447, nota come Legge-quadro sull’ inquinamento acustico , è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2004 – recante le ” Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’ inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. Il decreto presidenziale, stabilisce le norme contro l’ inquinamento da rumore avente origine dall’ esercizio delle infrastrutture stradali definite dall’ art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, nonché dall’ allegato 1 del presente decreto, ovvero: A) autostrade; B) strade extraurbane principali; C) strade extraurbane secondarie; D) strade urbane di scorrimento; E) strade urbane di quartiere; F) strade locali. I valori limite di immissione stabiliti dal decreto presidenziale sono verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ ambiente in data 16 marzo 1998 e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. All’ art. 4 sono stabiliti i limiti di immissione sia per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, sia per le infrastrutture stradali esistenti i cui valori limiti sono fissati, rispettivamente, nella tabella 1 e nella tabella 2 dell’ allegato 1.I valori limite di immissione devono essere conseguiti mediante l’ attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell’ ambiente del 29 novembre 2000,da attuarsi, in via prioritaria, all’ interno dell’ inytera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all’ interno della fascia più vicina all’ infrastruttura.Nel caso in cui si renda necessario intervenire sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 dB (A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; b) 40 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; c) 45 dB (A) Leq diurno per le scuole. I valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’ altezza di 1,5 metri dal pavimento. Per quanto riguarda la verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli, questi sono sottoposti a verifica secondo le disposizioni di cui all’ art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

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