Il Ministero dell’interno ha comunicato, con una nota diffusa il 19 settembre 2022, l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4 del DM 1 settembre 2021.
Il prossimo 25 settembre 2022 è prevista l’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Ministero dell’interno ha però annunciato con una nota del 19/09/22 che a breve verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga di un anno dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 1 settembre 2022.
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
OGGETTO: Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.
Si informa che è in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Fonte: Ministerto dell’interno