Prevenzione incendi, rinvio dell’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021

Il Ministero dell’interno ha comunicato, con una nota diffusa il 19 settembre 2022, l’emanazione del decreto 15 settembre 2022 che proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4 del DM 1 settembre 2021.

Il prossimo 25 settembre 2022 è prevista l’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Ministero dell’interno ha però annunciato con una nota del 19/09/22 che a breve verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga di un anno dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 1 settembre 2022.

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OGGETTO: Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi.

Si informa che è in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
DECRETO 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
II decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 settembre 2022, disporrà che Ie disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Fonte: Ministerto dell’interno

Vai alla nota del 19/09/22…

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