Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

La Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 18/11 del 21 gennaio 2003

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ( che a partire dal 1° febbraio 2003 si chiamerà Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea-G.U.E.) L 18/11 del 23 gennaio 2003 è pubblicata la Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’ introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Nel contesto del mercato unico sono state fissate norme specifiche di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari, intese ad impedire l’ introduzione o la diffusione di malattie animali a seguito dell’ immissione sul mercato di prodotti di origine animale, garantendo in tal modo un elevato livello di tutela della salute animale. Ai fini della presente direttiva vengono applicate, per quanto necessario, le definizioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare della direttiva 97/78/CE. La direttiva stabilisce quei requisiti di polizia sanitaria che gli Stati membri dovranno adottare per assicurarsi che le attività degli operatori del settore alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nel territorio della Comunità, non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali. Pertanto i prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria previsti dalla pertinente normativa comunitaria, ovvero : a) non provenienti da un’azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle disposizioni di cui all’ allegato I della direttiva stessa; b) che, per quanto riguarda le carni e i prodotti a base di carne, non sono stati macellati in uno stabilimento in cui erano presenti, al momento della macellazione o dalla produzione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a), o carcasse o part5e di tali animali, a meno che tale sospetto non sia fugato; c) che, nel caso degli animali e dei prodotti dell’ acquacoltura, sono conformi alle disposizioni della direttiva 91/67/CE. Alcune deroghe sono specificate all’ art. 4 della direttiva. Per le importazioni dai paesi terzi, sono fissate disposizioni generali mediante le quali gli Stati membri della Comunità dovranno adottare misure per assicurarsi che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano conformi ai requisiti stabiliti dall’ art. 8 della direttiva relativo alle ” Disposizioni volte al rispetto della normativa comunitaria”. La direttiva è corredata di 5 allegati, riguardanti : -Allegato I-Malattie da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria; Allegato II – Contrassegno di identificazione speciale per le carni provenienti da un territorio o da una parte di un territorio che non soddisfa tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria; Allegato III- Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali; Allegato IV- Principi generali di certificazione; Allegato V- Elenco delle principali direttive collegate

Fonte: Eur-Lex

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