Nel S.O. n. 184 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 è pubblicato il Decreto 24 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive riguardante le Direttive per la regolamentazione dellemissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui allarticolo 1, comma 71,della legge 23 agosto 2004,n. 239.
La legge 23 agosto 2004, n. 239 alla quale si richiama il Decreto 24 ottobre 2005 emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio reca il riordino del settore energetico, nonché la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e prevede , allarticolo 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modificazioni, lenergia elettrica prodotta con lutilizzo dellidrogeno e lenergia prodotta in impianti statici con lutilizzo dellidrogeno ovvero con celle a combustione nonché lenergia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
Per gli impianti a idrogeno e a celle combustibili vengono riportate precise definizioni riguardo la produzione annua netta, la producibilità attesa e aggiuntiva, la produzione netta e lorda , la data di entrata in esercizio e in esercizio commerciale, il periodo di avviamento e collaudo, il potenziamento o ripotenziamento e la riduzione complessiva di anidride carbonica.
Vengono fornite precise definizioni e condizioni da soddisfare anche per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.
Larticolo 3 del decreto detta norme sulla quantificazione dellenergia soggetta allobbligo di cui allarticolo 11, comma 1 e 2 del decreto legislativo 79/99, ovvero la quantificazione della quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti hanno lobbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale. Le norme sulla quantificazione riguardano anche lenergia soggetta agli obblighi previsti dallarticolo 4, comma 1 del DLgs.387/03, ovvero gli incrementi annuali alla quota minima.
Lemissione da parte del gestore della rete dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio. Lesito delle verifiche e dei controlli deve essere trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dellambiente e della tutela del territorio.
Per gli impianti a idrogeno e a celle combustibili vengono riportate precise definizioni riguardo la produzione annua netta, la producibilità attesa e aggiuntiva, la produzione netta e lorda , la data di entrata in esercizio e in esercizio commerciale, il periodo di avviamento e collaudo, il potenziamento o ripotenziamento e la riduzione complessiva di anidride carbonica.
Vengono fornite precise definizioni e condizioni da soddisfare anche per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.
Larticolo 3 del decreto detta norme sulla quantificazione dellenergia soggetta allobbligo di cui allarticolo 11, comma 1 e 2 del decreto legislativo 79/99, ovvero la quantificazione della quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti hanno lobbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale. Le norme sulla quantificazione riguardano anche lenergia soggetta agli obblighi previsti dallarticolo 4, comma 1 del DLgs.387/03, ovvero gli incrementi annuali alla quota minima.
Lemissione da parte del gestore della rete dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio. Lesito delle verifiche e dei controlli deve essere trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dellambiente e della tutela del territorio.
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