La disparità tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi allenergia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere unincidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. Larmonizzazione delle normative nazionali costituisce lunico mezzo per evitare ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. Lestensione dellambito di applicazione di tutti i prodotti connessi allenergia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi allenergia.
Partendo dalle considerazioni di cui sopra è stata adottata la presente direttiva che è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dellambiente riducendo limpatto ambientale potenziale dei prodotti connessi allenergia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede unattenta considerazione dellimpatto sanitario, sociale ed economico delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico e delle risorse dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dellapprov vigionamento energetico e ridurre la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.
Inoltre, la presente direttiva dovrebbe altresì promuovere lintegrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dallampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.
I prodotti connessi allenergia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva potranno essere muniti di marcatura CEE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. Lattuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre limpatto ambientale dei prodotti connessi allenergia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.
Lobbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2005/32/CE. Lobbligo di recepimento delle disposizioni immutate discende dalla direttiva 2005/32/CE.
La presente direttiva, inoltre, fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui allallegato IX, parte B.
Infine, la presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci e le relative misure di esecuzione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorurati ad effetto serra.
(LG-FF)